LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 6 SETTEMBRE 2012: VIA LIBERA AGLI OGM?
In ragione della tutela attuata attraverso il monitoraggio di tutte le fasi della filiera alimentare nel corso degli anni si è sviluppata la questione relativa agli OGM.
E’ notorio che l’utilizzo di OGM – intendendosi come tali quegli organismi il cui patrimonio genetico viene modificato da interventi di ingegneria genetica attraverso i quali si aggiungono, eliminano o modificano elementi genici – è stato sempre visto con particolare disvalore dal governo italiano e dalle regioni (cui precipuamente spetta di legiferare in materia di agricoltura), che hanno sempre contrastato –anche per venire incontro al prevalente orientamento dell’opinione pubblica- la commercializzazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
Tale atteggiamento, però, si scontra con l’orientamento seguito in materia dall’Unione Europea.
Ed infatti già con la direttiva 90/220/CEE il Consiglio delle Comunità Europee prevedeva la possibilità di immettere sul mercato prodotti contenenti OGM, purché questi –onde evitare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente- fossero sottoposti ad idonee verifiche e soggetti ad un’autorizzazione da rilasciarsi da parte delle Autorità competenti appositamente designate da ogni singolo Stato Membro previo espletamento di una complessa procedura che contemplava tra i suoi elementi imprescindibili la notifica da parte del produttore di una serie di informazioni tecniche idonee a consentire la valutazione del prodotto stesso.
Nel 2001 è stata poi adottata da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio una nuova direttiva, la 2001/18/CE, la quale (denominata “sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”) abroga la Direttiva 90/220/CEE, facendo tuttavia salve le autorizzazioni concesse sulla base di essa.
La Direttiva 2001/18 agli artt. 18, 19 e 20, ribadiva la necessità di “… stabilire procedure e criteri armonizzanti per la valutazione, caso per caso, dei rischi potenziali derivanti dall’emissione deliberata di OGM nell’ambiente… ” e, a tal fine, confermava l’obbligo di compiere, prima di ogni immissione, “… una valutazione, caso per caso, del rischio ambientale” la quale tenesse conto dei “potenziali effetti cumulativi a lungo termine risultanti dall’interazione con altri OGM e con l’ambiente…”; tale valutazione implicava l’adozione da parte degli Stati membri di una “… metodologia comune per effettuare la valutazione del rischio ambientale in base a pareri scientifici indipendenti …”, nonché che siano stabiliti “… obiettivi comuni allo scopo di procedere al monitoraggio degli OGM dopo la loro emissione deliberata o la loro immissione in commercio come tali o contenuti in prodotti …”.
Anche in questa direttiva, quindi -con ciò evidenziandosi la preoccupazione del legislatore comunitario di evitare che l’immissione sul mercato o l’emissione nell’ambiente degli OGM possa causare un danno all’uomo o all’ambiente- è stata prevista una complessa procedura di carattere autorizzativo, che comporta la valutazione da parte di un’Autorità competente delle informazioni ad essa trasmesse dal soggetto interessato; informazioni di cui deve essere trasmessa una sintesi alla Commissione ed agli Stati Membri.
L’esito positivo di tale procedura di valutazione consente quindi al produttore di ottenere una autorizzazione alla commercializzazione, mai superiore ai 10 anni; per ottenere il rinnovo di tale autorizzazione, l’interessato prima della scadenza sarà tenuto a presentare una richiesta di rinnovo all’Autorità dello Stato competente presso cui era stata depositata la domanda originaria, unitamente ad una relazione una relazione sui risultati del monitoraggio dell’interazione del prodotto contenente OGM sull’ambiente.
A tutela dei consumatori, la Direttiva 2001/18/CE contempla poi una rigorosa disciplina circa l’etichettatura dei prodotti contenenti OGM che, per quanto riguarda lo Stato italiano, si era già esplicata (per effetto di una norma inserita nella legge comunitaria 1995/97 all’art. 45, comma 3) con l’obbligo di evidenziare con l’indicazione di origine GM.
Infine, in materia è intervenuto il Regolamento CE n. 1829/2003 (le cui norme attuative sono contenute nel Regolamento CE n. 641/2004), relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati, che disciplina alimenti e mangimi prodotti “da” un OGM, sottraendo quindi all’applicazione delle relative norme in materia di autorizzazione e di etichettatura “… i prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati o trattati con medicinali geneticamente modificati …” (considerando 16 Regolamento CE 1829/2003).
In questo caso il legislatore europeo, all’art. 1, ha espressamente precisato che obiettivo del regolamento è quello di “… fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati …”, garantendo nel contempo l’efficace funzionamento del mercato interno; nonché di “… istituire procedure comunitarie per l’autorizzazione e vigilanza degli alimenti e mangimi geneticamente modificati” e di “stabilire norme per l’etichettatura degli alimenti e mangimi geneticamente modificati …”.
Gli artt. 3 e 4 specificano poi, rispettivamente, a quali alimenti si applicano le successive norme in materia di autorizzazione e vigilanza 1 e quali devono essere i requisiti di tali alimenti (soprattutto in senso negativo) per ottenere tale autorizzazione –di durata decennale e rinnovabile per eguali periodi- la cui procedura è poi disciplinata dai successivi articoli.
L’art. 28 prescrive infine che sia istituito e tenuto dalla Commissione un Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, accessibile al pubblico; ciò a ribadire la precipua finalità di tutela dei consumatori espressa dalla normativa.
All’interno del contesto normativo europeo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 6 settembre 2012 ha depositato la sentenza C-36/112.
Tale recentissima pronuncia di cui si vuole qui trattare costituisce un precedente di portata storica nel nostro ordinamento.
Infatti, fino a tale decisione, nel nostro Paese era inibita la messa in coltura di sementi geneticamente modificate, anche se autorizzate ai sensi del Regolamento sopracitato ed iscritte nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” di cui alla Direttiva 2002/53/CE; ciò sul presupposto che, come previsto dalla circolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2006 per concedere la relativa autorizzazione si sarebbe dovuta attendere l’adozione da parte delle regioni delle norme idonee a garantire la coesistenza tra culture convenzionali, biologiche e transgeniche.
La sentenza qui in esame è intervenuta nel contenzioso introdotto dalla società Pioneer Hi Bred Italia s.r.l., società produttrice e distributrice a livello mondiale di sementi sia convenzionali che geneticamente modificate, a seguito del rigetto da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali della sua richiesta –presentata in data 18 ottobre 2006- di autorizzazione alla messa in coltura della varietà di granturco geneticamente modificato (Zea mais L. Linea Mon 810), ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 212/2001.
Deve premettersi che l’iscrizione nel catalogo comune di 17 varietà derivate dal Mais MON 10 era stata approvata dalla Commissione in data 8 settembre 20043.
Ebbene, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con nota n. 3734 del 12 maggio 2008 comunica alla Pioneer di non poter procedere all’istruttoria della sua richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati, sebbene iscritti nel catalogo comune, per le anzidette ragioni.
Della questione –contestando Pioneer s.r.l. la necessità di un’autorizzazione nazionale per la coltivazione di prodotti quali gli OGM iscritti nel catalogo comune- veniva quindi investito il Consiglio di Stato, il quale rimetteva la questione alla Corte di Giustizia; questa, con sentenza in data 6 settembre 2012, si pronunciava affermando che, l’art. 26 bis della direttiva 2001/18 non consente agli Stati membri di vietare in via generale la coltivazione di OGM autorizzati ai sensi della normativa dell’Unione ed iscritti nel catalogo comune, in quanto tale comportamento impedirebbe la libera circolazione di prodotti autorizzati a livello comunitario e, quindi, per i quali sono garantite -poiché accertate e verificate nel corso delle procedure di autorizzazione e di iscrizione- le necessità di tutela della salute e dell’ambiente.
Dunque, per la Corte, allo stato attuale lo Stato membro non è libero di subordinare a un’autorizzazione nazionale la coltivazione di OGM iscritti nel catalogo comune né può opporsi alla messa in coltura nel suo territorio di tali organismi nelle more dell’adozione di misura di coesistenza dirette ad evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture, in quanto ciò potrebbe costituire un mezzo per aggirare le procedure previste dalle norme dell’Unione.
Avv. Antonella Carbone
Avv. Gennaro Colangelo
Avv. Paolo Montanari
1 Art. 3, comma 1, Reg. 1829/2003: “la presente sezione si applica: a) agli OGM destinati all’alimentazione umana; b) agli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM; c) agli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM”
2 PIONEER Hi BRED ITALIA srl contro Ministero politiche agricole alimentari e forestali.
3 La commercializzazione della linea di mais MON 810 era stata autorizzata dalla Commissione, su richiesta della Monsanto Europe SA con decisione 98/294/CE del 22 aprile 1998 a norma della direttiva 90/220; successivamente, in data 11 luglio 2004, Monsanto Europe SA aveva notificato alla Commissione ai sensi del regolamento 1829/2003 le varietà di mais MON 810 quali “prodotti esistenti”
