{"id":680,"date":"2022-05-05T10:33:47","date_gmt":"2022-05-05T10:33:47","guid":{"rendered":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/?p=680"},"modified":"2022-05-05T10:54:37","modified_gmt":"2022-05-05T10:54:37","slug":"esempio-articolo-integrato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/index.php\/2022\/05\/05\/esempio-articolo-integrato\/","title":{"rendered":"esempio articolo integrato"},"content":{"rendered":"<div class=\"flex_column av_one_full  flex_column_div av-zero-column-padding first  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling  \" style='border-radius:0px; '><p><div  style='padding-bottom:10px; ' class='av-special-heading av-special-heading-h3    avia-builder-el-1  el_before_av_hr  avia-builder-el-first  '><h3 class='av-special-heading-tag '  itemprop=\"headline\"  >LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 6 SETTEMBRE 2012: VIA LIBERA AGLI OGM?<\/h3><div class='special-heading-border'><div class='special-heading-inner-border' ><\/div><\/div><\/div><br \/>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><p style=\"text-align: justify;\">In ragione della tutela attuata attraverso il monitoraggio di tutte le fasi della filiera alimentare nel corso degli anni si \u00e8 sviluppata la questione relativa agli OGM.<br \/>\nE\u2019 notorio che l\u2019utilizzo di OGM \u2013 intendendosi come tali quegli organismi il cui patrimonio genetico viene modificato da interventi di ingegneria genetica attraverso i quali si aggiungono, eliminano o modificano elementi genici &#8211; \u00e8 stato sempre visto con particolare disvalore dal governo italiano e dalle regioni (cui precipuamente spetta di legiferare in materia di agricoltura), che hanno sempre contrastato \u2013anche per venire incontro al prevalente orientamento dell\u2019opinione pubblica- la commercializzazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.<br \/>\nTale atteggiamento, per\u00f2, si scontra con l\u2019orientamento seguito in materia dall\u2019Unione Europea.<br \/>\nEd infatti gi\u00e0 con la direttiva 90\/220\/CEE il Consiglio delle Comunit\u00e0 Europee prevedeva la possibilit\u00e0 di immettere sul mercato prodotti contenenti OGM, purch\u00e9 questi \u2013onde evitare effetti negativi sulla salute umana e sull\u2019ambiente- fossero sottoposti ad idonee verifiche e soggetti ad un\u2019autorizzazione da rilasciarsi da parte delle Autorit\u00e0 competenti appositamente designate da ogni singolo Stato Membro previo espletamento di una complessa procedura che contemplava tra i suoi elementi imprescindibili la notifica da parte del produttore di una serie di informazioni tecniche idonee a consentire la valutazione del prodotto stesso.<br \/>\nNel 2001 \u00e8 stata poi adottata da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio una nuova direttiva, la 2001\/18\/CE, la quale (denominata \u201csull\u2019emissione deliberata nell\u2019ambiente di organismi geneticamente modificati\u201d) abroga la Direttiva 90\/220\/CEE, facendo tuttavia salve le autorizzazioni concesse sulla base di essa.<br \/>\nLa Direttiva 2001\/18 agli artt. 18, 19 e 20, ribadiva la necessit\u00e0 di \u201c\u2026 stabilire procedure e criteri armonizzanti per la valutazione, caso per caso, dei rischi potenziali derivanti dall\u2019emissione deliberata di OGM nell\u2019ambiente\u2026 \u201d e, a tal fine, confermava l\u2019obbligo di compiere, prima di ogni immissione, \u201c\u2026 una valutazione, caso per caso, del rischio ambientale\u201d la quale tenesse conto dei \u201cpotenziali effetti cumulativi a lungo termine risultanti dall\u2019interazione con altri OGM e con l\u2019ambiente\u2026\u201d; tale valutazione implicava l\u2019adozione da parte degli Stati membri di una \u201c\u2026 metodologia comune per effettuare la valutazione del rischio ambientale in base a pareri scientifici indipendenti \u2026\u201d, nonch\u00e9 che siano stabiliti \u201c\u2026 obiettivi comuni allo scopo di procedere al monitoraggio degli OGM dopo la loro emissione deliberata o la loro immissione in commercio come tali o contenuti in prodotti \u2026\u201d.<br \/>\nAnche in questa direttiva, quindi -con ci\u00f2 evidenziandosi la preoccupazione del legislatore comunitario di evitare che l\u2019immissione sul mercato o l\u2019emissione nell\u2019ambiente degli OGM possa causare un danno all\u2019uomo o all\u2019ambiente- \u00e8 stata prevista una complessa procedura di carattere autorizzativo, che comporta la valutazione da parte di un\u2019Autorit\u00e0 competente delle informazioni ad essa trasmesse dal soggetto interessato; informazioni di cui deve essere trasmessa una sintesi alla Commissione ed agli Stati Membri.<br \/>\nL\u2019esito positivo di tale procedura di valutazione consente quindi al produttore di ottenere una autorizzazione alla commercializzazione, mai superiore ai 10 anni; per ottenere il rinnovo di tale autorizzazione, l\u2019interessato prima della scadenza sar\u00e0 tenuto a presentare una richiesta di rinnovo all\u2019Autorit\u00e0 dello Stato competente presso cui era stata depositata la domanda originaria, unitamente ad una relazione una relazione sui risultati del monitoraggio dell\u2019interazione del prodotto contenente OGM sull\u2019ambiente.<br \/>\nA tutela dei consumatori, la Direttiva 2001\/18\/CE contempla poi una rigorosa disciplina circa l\u2019etichettatura dei prodotti contenenti OGM che, per quanto riguarda lo Stato italiano, si era gi\u00e0 esplicata (per effetto di una norma inserita nella legge comunitaria 1995\/97 all\u2019art. 45, comma 3) con l\u2019obbligo di evidenziare con l\u2019indicazione di origine GM.<br \/>\nInfine, in materia \u00e8 intervenuto il <strong>Regolamento CE n. 1829\/2003<\/strong> (le cui norme attuative sono contenute nel Regolamento CE n. 641\/2004), relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati, che disciplina alimenti e mangimi prodotti \u201cda\u201d un OGM, sottraendo quindi all\u2019applicazione delle relative norme in materia di autorizzazione e di etichettatura \u201c\u2026 i prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati o trattati con medicinali geneticamente modificati \u2026\u201d (considerando 16 Regolamento CE 1829\/2003).<br \/>\nIn questo caso il legislatore europeo, all\u2019art. 1, ha espressamente precisato che obiettivo del regolamento \u00e8 quello di \u201c\u2026 fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell\u2019ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati \u2026\u201d, garantendo nel contempo l\u2019efficace funzionamento del mercato interno; nonch\u00e9 di \u201c\u2026 istituire procedure comunitarie per l\u2019autorizzazione e vigilanza degli alimenti e mangimi geneticamente modificati\u201d e di \u201cstabilire norme per l\u2019etichettatura degli alimenti e mangimi geneticamente modificati \u2026\u201d.<br \/>\nGli artt. 3 e 4 specificano poi, rispettivamente, a quali alimenti si applicano le successive norme in materia di autorizzazione e vigilanza <sup>1<\/sup> e quali devono essere i requisiti di tali alimenti (soprattutto in senso negativo) per ottenere tale autorizzazione \u2013di durata decennale e rinnovabile per eguali periodi- la cui procedura \u00e8 poi disciplinata dai successivi articoli.<br \/>\nL\u2019art. 28 prescrive infine che sia istituito e tenuto dalla Commissione un Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, accessibile al pubblico; ci\u00f2 a ribadire la precipua finalit\u00e0 di tutela dei consumatori espressa dalla normativa.<br \/>\nAll\u2019interno del contesto normativo europeo la Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea in data 6 settembre 2012 ha depositato la sentenza C-36\/11<sup>2<\/sup>.<br \/>\nTale recentissima pronuncia di cui si vuole qui trattare costituisce un precedente di portata storica nel nostro ordinamento.<br \/>\nInfatti, fino a tale decisione, nel nostro Paese era inibita la messa in coltura di sementi geneticamente modificate, anche se autorizzate ai sensi del Regolamento sopracitato ed iscritte nel \u201cCatalogo comune delle variet\u00e0 delle specie di piante agricole\u201d di cui alla Direttiva 2002\/53\/CE; ci\u00f2 sul presupposto che, come previsto dalla circolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2006 per concedere la relativa autorizzazione si sarebbe dovuta attendere l\u2019adozione da parte delle regioni delle norme idonee a garantire la coesistenza tra culture convenzionali, biologiche e transgeniche.<br \/>\nLa sentenza qui in esame \u00e8 intervenuta nel contenzioso introdotto dalla societ\u00e0 Pioneer Hi Bred Italia s.r.l., societ\u00e0 produttrice e distributrice a livello mondiale di sementi sia convenzionali che geneticamente modificate, a seguito del rigetto da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali della sua richiesta \u2013presentata in data 18 ottobre 2006- di autorizzazione alla messa in coltura della variet\u00e0 di granturco geneticamente modificato (Zea mais L. Linea Mon 810), ai sensi dell\u2019art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 212\/2001.<\/p>\n<p>Deve premettersi che l\u2019iscrizione nel catalogo comune di 17 variet\u00e0 derivate dal Mais MON 10 era stata approvata dalla Commissione in data 8 settembre 2004<sup>3<\/sup>.<br \/>\nEbbene, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con nota n. 3734 del 12 maggio 2008 comunica alla Pioneer di non poter procedere all\u2019istruttoria della sua richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati, sebbene iscritti nel catalogo comune, per le anzidette ragioni.<br \/>\nDella questione \u2013contestando Pioneer s.r.l. la necessit\u00e0 di un\u2019autorizzazione nazionale per la coltivazione di prodotti quali gli OGM iscritti nel catalogo comune- veniva quindi investito il Consiglio di Stato, il quale rimetteva la questione alla Corte di Giustizia; questa, con sentenza in data 6 settembre 2012, si pronunciava affermando che, l\u2019art. 26 bis della direttiva 2001\/18 non consente agli Stati membri di vietare in via generale la coltivazione di OGM autorizzati ai sensi della normativa dell\u2019Unione ed iscritti nel catalogo comune, in quanto tale comportamento impedirebbe la libera circolazione di prodotti autorizzati a livello comunitario e, quindi, per i quali sono garantite -poich\u00e9 accertate e verificate nel corso delle procedure di autorizzazione e di iscrizione- le necessit\u00e0 di tutela della salute e dell\u2019ambiente.<br \/>\nDunque, per la Corte, allo stato attuale lo Stato membro non \u00e8 libero di subordinare a un\u2019autorizzazione nazionale la coltivazione di OGM iscritti nel catalogo comune n\u00e9 pu\u00f2 opporsi alla messa in coltura nel suo territorio di tali organismi nelle more dell\u2019adozione di misura di coesistenza dirette ad evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture, in quanto ci\u00f2 potrebbe costituire un mezzo per aggirare le procedure previste dalle norme dell\u2019Unione.<br \/>\nAvv. Antonella Carbone<br \/>\nAvv. Gennaro Colangelo<br \/>\nAvv. Paolo Montanari<\/p>\n<hr \/>\n<p><sup>1<\/sup> Art. 3, comma 1, Reg. 1829\/2003: \u201cla presente sezione si applica: a) agli OGM destinati all\u2019alimentazione umana; b) agli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM; c) agli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM\u201d<\/p>\n<p><sup>2<\/sup> PIONEER Hi BRED ITALIA srl contro Ministero politiche agricole alimentari e forestali.<\/p>\n<p><sup>3<\/sup> La commercializzazione della linea di mais MON 810 era stata autorizzata dalla Commissione, su richiesta della Monsanto Europe SA con decisione 98\/294\/CE del 22 aprile 1998 a norma della direttiva 90\/220; successivamente, in data 11 luglio 2004, Monsanto Europe SA aveva notificato alla Commissione ai sensi del regolamento 1829\/2003 le variet\u00e0 di mais MON 810 quali \u201cprodotti esistenti\u201d<\/p>\n<\/div><\/section><\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-680","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articoli"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/680","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=680"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/680\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":685,"href":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/680\/revisions\/685"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=680"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=680"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/centrostudidirittoalimentare.it\/demo.centrostudidirittoalimentare.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=680"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}